Con l’emanazione della Legge n. 109 del 1994 sui lavori pubblici il legislatore ha cercato di riformare questo settore e renderlo coerente con le norme e le prassi europee, con ampie prospettive di intervento. Di fatto però questa legge, viene pubblicata priva di un regolamento di attuazione che la configurasse come un Testo Unico dei lavori pubblici.
Dalla sua emanazione nel 1994, questa Legge vede il suo naturale compimento attraverso molte modifiche che sembrava concluso con l’introduzione del D.P.R. 25 gennaio del 2000, n. 34. L’iter normativo di aggiustamento però, invece di chiarire le componenti più controverse della materia dei lavori pubblici, ha aumentato la confusione agli operatori ed al legislatore stesso.
Vero è che si è giunti al testo vigente con la pubblicazione del Decreto Legislativo 12/04/06, n. 163, il quale in un mare magno di connessioni cerca di regolamentare tutte le problematiche legate alle procedure di fornitura di beni e servizi e dei lavori a favore della P.A. aumentando sempre di più la confusione del settore a svantaggio di tutte le parti in causa. Tralasciando considerazioni puramente accademiche sulla bontà o meno dell’attuale normativa gli operatori comunque sono necessitati a convivere con lo stato dell’arte.
Pertanto se consideriamo l’insieme della materia non può sfuggire l’introduzione di alcuni strumenti giuridici da parte della L. 109/94 che aprono nuovi scenari di mercato dove le aziende edili possono confrontarsi. Tra le innovazioni spiccano le possibilità del mercato del progettista in rapporto ai tre livelli di progetto, unitamente ai riconoscimenti delle società di ingegneria. La scelta dell’esecutore in relazione sia al ricorso alla via ordinaria dell’appalto pubblico ma anche all’affidamento per particolari categorie di opere, a costruttori tramite project financing oppure come general contractor. Da ultimo il D.P.R. 34 del 2000, che introduce la materia della qualificazione cioè un sistema in grado di verificare la capacità imprenditoriale delle aziende che tendono ai pubblici appalti. Gli Organi investiti dell’autorità che fu dell’Albo Nazionale dei Costruttori sono stati denominati SOA, Società Organismi di Attestazione, delle quali lo Stato italiano ha definito la loro configurazione giuridica; del procedimento di autorizzazione; dei poteri dei soggetti che in tale fase concorrono.
La nostra attività professionale all’indomani dell’introduzione di queste nuove norme, ha cercato di usare il loro dettami ed innovazioni, per aggredire nuovi mercati e favorire la crescita dei propri clienti. Affinché tutto questo si potesse verificare è stato necessario strutturare servizi idonei, primi fra tutti quelli per configurare giuridicamente le aziende ai procedimento di autorizzazione per la partecipazione alle gare di appalto pubbliche.
I nostri servizi per la materia dei lavori pubblici sono i seguenti:
Rilascio attestazione SOA ex DPR 34/2000.
Il nuovo sistema di qualificazione si articola nel modo seguente:
a) la qualificazione delle imprese è obbligatoria per gli appalti di valore superiore ad € 150.000, basata su categorie di lavori e classifiche di importo;
b) il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato, soggetti ad autorizzazione e sottoposti al controllo da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, dipendenza diretta del Ministero delle Infrastrutture, chiamati S.O.A. – Società Organismi Attestazione;
c) la qualificazione è concessa qualora l’azienda è in possesso di requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economico finanziari conformi alle norme comunitarie, ex art. 17 e 18 del DPR 34/2000. L’attestato di idoneità viene rilasciato suddiviso per categorie – generali e specialistiche – e classi;
d) gli organismi privati di qualificazione attestano in capo all’impresa il possesso dei requisiti e della certificazione rilasciata dai soggetti accreditati secondo le norme europee UNI CEI EN 9000. Per determinate classi di attestazione vige l’obbligatorietà di possedere la certificazione di qualità.
Questa legge - regolamento pertanto, definisce ogni ambito di partecipazione alle gare di appalto pubbliche, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, con particolare riguardo alla fissazione dei requisiti che devono avere i soggetti privati cui è demandata l’attestazione della qualificazione in capo alle imprese, alla previsione delle modalità dell’accertamento dei requisiti di qualificazione, il contenuto e l’estensione dei requisiti stessi, la determinazione dei criteri di gradualità per l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della certificazione di qualità. Un sistema quindi, assai vincolante di ingresso, ma vantaggioso per le aziende che, ottenuta l’abilitazione, vedono molto semplificate le procedure di partecipazione alle gare.
Consulenza per la partecipazione a gare di appalto pubbliche.
Questo particolare servizio di consulenza scaturisce dalla nostra convinzione che l’attuale assetto normativo, pur con tutte le sue contraddizioni, ha avuto il merito di evidenziare l’incredibile numero delle stazioni appaltanti. Un numero tale che spesso sono divenute altrettanti soggetti qualificatori nella gara di propria competenza. La situazione ha indotto il legislatore ad introdurre a livello normativo uno strumento, il bando gara tipo, che garantisse l’omogeneità di comportamenti delle stazioni appaltanti nella redazione degli atti di gara e quindi nella fissazione delle regole di selezione delle imprese. Lo sforzo compiuto dai compilatori del testo si è diretto così, nel redigere regole che tenessero conto dell’indirizzo a livello comunitario tendente da un lato a creare standard omogenei di qualificazione per i paesi Membri, dall’altro a non determinare una frattura con le regole di qualificazione vigenti nell’ordinamento interno, evitando i disagi agli operatori, assicurando la certezza delle nuove regole per consentire un avvio efficace al nuovo sistema. Malgrado la volontà del legislatore, ancora oggi assistiamo alla pubblicazione di bandi pubblici a cura di un numero esagerato di stazioni appaltanti. Inoltre, ognuna di esse caratterizzando le procedure di gara secondo schemi propri, non sempre aderenti al principio di standardizzazione delle procedure, generano non pochi dubbi sia sulla legittimità dei bandi di gara, che negli operatori che troppo spesso ancora oggi devono interpretare il contenuto del bando. Soprattutto se ci troviamo di fronte ai Disciplinari che regolano gli appalti concorso oppure all’affidamento di lavori in Project Financing. La nostra attività di consulenza ed assistenza nel settore degli appalti pubblici e privati, permette l’accesso delle aziende alle procedure di gara - gare d’appalto aperte, appalto concorso, appalto integrato, licitazioni private o qualsivoglia altra forma di partecipazione concorsuale per la fornitura di lavori beni e servizi ad enti pubblici o privati - secondo uno schema ben determinato.
Procedura:
A - La specificazione dell’oggetto della gara cui partecipare sarà a cura del cliente, il quale è tenuto a fornire al nostro studio tutte le notizie ed informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico a mezzo fax e/o email. Il servizio previsto risponde alle procedure del bando entro 5 giorni prima del termine della sua scadenza di presentazione, inviando per tempo al cliente la documentazione di gara da firmare. Non fa parte dei documenti di gara l’offerta economica che rimane onere esclusivo del cliente.
B - E’ praticabile anche l’ipotesi che l’informazione di gara sia a cura del nostro Studio. In questo caso dopo aver segnalato all’azienda la pubblicazione del bando, la stessa entro 48 ore lavorative dal ricevimento della notizia, per accettazione, sottoscrive la volontà di parteciparvi. Successivamente viene inviata al cliente, via fax o email la documentazione richiesta dal bando entro 5 giorni prima del termine della sua scadenza di presentazione. Anche in questo caso l’offerta economica per il committente rimane onere esclusivo del cliente.
C - A fini della partecipazione ai bandi pubblici forniamo alle aziende consulenza specifica anche limitatamente all’interpretazione delle condizioni di gara;
D – Il nostro studio è in grado di formare il personale preposto all’espletamento delle procedure di gara presso la sede dei clienti, finalizzando il momento di formazione sia agli aspetti teorici che all’affiancamento pratico;
E – Produzione delle certificazioni richieste nei bandi pubblici – certificato iscrizione CCIAA, Casellario Giudiziale, Carichi pendenti, Certificato Fallimentare, polizza fideiussoria, avvenuto sopralluogo, ecc.
F – In molti casi le aziende rispondono a gare di appalto in cui l’oggetto dei lavori prevede l’esecuzione di opere specialistiche. Affinché dette opere possano essere eseguite è necessario che le aziende offerenti abbiamo requisiti specifici. In questi casi il nostro studio è in grado di offrire servizi dedicati elaborando qualunque procedura nei modi richiesti dagli Enti di riferimento, per esempio:
- Riconoscimento dei requisiti previsti dalla Legge 46/90 per gli impiantisti;
- Possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, riferito agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, rilasciate da soggetti accreditati al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione;
- Valutazioni di Aziende per Avvilimento, Affitto, Vendita, Cessioni, Fusioni, Incorporazioni e Conferimenti;